JOBS ACT: D.Lgs. 151/2015. “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese…”

JOBS ACT: D.Lgs. 151/2015. “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita”

Razionalizzate e semplificate alcune procedure per le imprese.


Di seguito si riassumono brevemente alcuni punti della riforma.

LUL e comunicazione in materia di rapporti di lavoro

Il libro unico del lavoro dal 2017 dovrà essere redatto in forma telematica e tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, etc. devono effettuarsi esclusivamente in via telematica.

Disabili
  • fra i soggetti disabili vengono inseriti anche coloro i quali hanno diritto all’assegno di invalidità, in conseguenza di una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo ed in modo permanente (per difetto fisico o psichico);
  • eliminato il regime di gradualità delle assunzioni nei confronti dei datori che occupano fra 15 e 35 dipendenti, prevedendosi, a decorrere dal 2017, che l’obbligo di assunzione di un invalido abbia luogo automaticamente solo in caso di nuova assunzione;
  • gli invalidi divenuti tali in corso di rapporto  possono essere computati nella quota d’obbligo purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o al 45% in caso di invalidità psichica;
  • Dal  1° gennaio 2016 il datore di lavoro che assume con richiesta nominativa o tramite convenzione di inserimento lavorativo soggetti disabili ha diritto, per un periodo di 36 mesi, ad un incentivo pari al :
  • 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle allegate al DPR n. 915/1978 (Testo unico sulle pensioni di guerra);
  • 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle tabelle allegate al DPR n. 915/1978 (Testo unico sulle pensioni di guerra).

In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato (o contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi) di persone con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi.
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS, in base alle risorse disponibili, secondo l’ordine di presentazione delle apposite domande telematiche a cui sia seguita l’effettiva stipula del contratto di lavoro.

Sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro

Semplificata la predisposizione del documento di valutazione dei rischi ed eliminata la visita pre-assuntiva (riassorbita dalla visita medica preventiva).
Eliminati i limiti disposti in relazione alle dimensione delle imprese (ovvero fino a cinque lavoratori) in ordine alla possibilità di svolgere direttamente, da parte del datore di lavoro, i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione.

Abolizione registro infortuni

A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Controlli a distanza

modificato dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori in materia di controlli a distanza. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo collettivo stipulato dalla r.s.u. o dalle r.s.a.. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni

L’accordo e l’autorizzazione non sono richiesti per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle uscite (purché ovviamente non abbiano la funzione di un surrettizio controllo a distanza). Ne deriva che l’affidamento al lavoratore di strumenti oggi molto diffusi, che siano necessari per lo svolgimento dell’attività di lavoro, come gli smartphone o i tablet, non hanno bisogno di alcune preventiva autorizzazione amministrativa o di accordo sindacale. Le informazioni raccolte attraverso tali strumenti possono essere utilizzate dal datore di lavoro (anche a fini disciplinari), purché venga data al lavoratore adeguata informazione delle loro modalità d’uso e di effettuazione dei controlli e pur sempre nel rispetto della disciplina sulla c.d. privacy (di cui al d.lgs. n. 196 del 2003).

Dimissioni del lavoratore (art. 26)

Un decreto del ministro del lavoro che dovrà stabilire i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici per definire la data certa di trasmissione. Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal ministero del lavoro, con le modalità individuate dal decreto ministeriale di cui si è detto. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità. La trasmissione dei moduli può avvenire anche per il tramite dei patronati e delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione. L’alterazione dei moduli, salvo che costituisca reato più grave, è punita con una sanzione amministrativa.

 

(Entrata in vigore: sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di determinazione delle procedure attuative)