Controlli a distanza Modifiche apportate dal Governo all’articolo 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

Art. 4 – Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati esclusivamente:

  • per esigenze organizzative e produttive
  • per la sicurezza del lavoro
  • per la tutela del patrimonio aziendale

Previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalle RSA. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione della DTL.

L’accordo o l’autorizzazione non sono richiesti per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle uscite.

Le informazioni raccolte sono utilizzabili a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.